Vendere all’estero significa concedere credito a un soggetto che opera in un altro ordinamento e che può avere sede, conti e beni fuori dalla portata immediata dei tribunali italiani. Finché il cliente paga, questa distanza può sembrare irrilevante. Quando il pagamento si interrompe, diventa invece il principale problema operativo.
Il recupero di un credito internazionale non è semplicemente un recupero domestico più complesso. È un percorso nel quale l’esito dipende anche da decisioni assunte prima della firma del contratto: individuazione del debitore effettivo, localizzazione degli asset, scelta del giudice o dell’arbitrato, legge applicabile, garanzie di pagamento e documentazione della fornitura.
Una sentenza favorevole non coincide automaticamente con il recupero del denaro. Occorre che il titolo sia riconoscibile nello Stato in cui si trovano i beni e che, una volta riconosciuto, possa essere portato a esecuzione secondo le regole locali.
Questo approfondimento esamina le principali cautele contrattuali, gli strumenti disponibili nell’Unione europea e i criteri da seguire nei rapporti con Paesi terzi, con particolare attenzione a Emirati Arabi Uniti e Singapore. Le informazioni sono aggiornate al 12 ottobre 2026 e devono essere nuovamente verificate prima di essere applicate a una specifica operazione.
1. Prima di vendere: dove si trovano i beni del cliente?
Il primo quesito non è necessariamente quale giudice sia più comodo per il creditore, ma dove dovrà essere eseguita l’eventuale decisione. È quindi opportuno verificare, già nella fase di acquisizione del cliente:
sede legale e sede effettiva della controparte;
gruppo societario di appartenenza e soggetti autorizzati a impegnarla;
banche utilizzate e Paesi nei quali sono presumibilmente detenuti i conti;
immobili, impianti, magazzini, partecipazioni e altri asset aggredibili;
eventuali procedure di insolvenza, ristrutturazione o liquidazione;
presenza di garanzie di soggetti terzi o di società del gruppo.
Il foro italiano non è sempre la soluzione più utile. Una sentenza italiana può essere agevolmente eseguita nell’Unione europea quando ricorrono i presupposti del Regolamento Bruxelles I bis, ma fuori dall’Unione il riconoscimento dipende da convenzioni applicabili o dal diritto dello Stato richiesto.
Neppure l’arbitrato garantisce, da solo, il recupero. Può tuttavia offrire un titolo più facilmente riconoscibile in molti Paesi che aderiscono alla Convenzione di New York del 1958. La validità e l’eseguibilità del lodo dipendono dalla clausola arbitrale, dalla sede, dalla legge applicabile, dal rispetto del contraddittorio e dalle regole dello Stato nel quale si chiede l’esecuzione.
2. Prevenire: l’architettura contrattuale del credito
2.1 Foro, arbitrato e legge applicabile
Le clausole sulla risoluzione delle controversie devono essere redatte pensando anche alla fase esecutiva.
Scelta del foro. Nei rapporti rientranti nell’ambito del Regolamento (UE) n. 1215/2012, la competenza giurisdizionale e la circolazione delle decisioni sono disciplinate dal cosiddetto Bruxelles I bis. La clausola deve essere formulata in modo chiaro, indicando il giudice o i giudici scelti e specificando, quando questa è la volontà delle parti, che la competenza è esclusiva.
L’esclusività non deve essere presunta. Una clausola che individui un tribunale senza chiarire se la competenza sia esclusiva può lasciare spazio a fori concorrenti. Nei rapporti con alcuni Stati terzi può inoltre rilevare la Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro, che riguarda gli accordi qualificabili come esclusivi e non opera indistintamente per ogni clausola di giurisdizione.
Clausola compromissoria. Una clausola arbitrale dovrebbe indicare almeno istituzione arbitrale o modalità di nomina degli arbitri, sede dell’arbitrato, lingua, numero degli arbitri, regolamento applicabile e legge applicabile al contratto. È opportuno valutare separatamente anche la legge applicabile alla convenzione arbitrale e la legge processuale della sede.
La sede deve essere scelta tenendo conto della legislazione arbitrale locale e della possibilità di ottenere il riconoscimento del lodo nel Paese in cui si trovano i beni. La Convenzione di New York facilita il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi stranieri, ma non elimina la necessità di verificare i requisiti previsti nello Stato richiesto.
Legge applicabile. Nei contratti internazionali tra imprese la scelta della legge applicabile è disciplinata, quando ricorre il relativo ambito di applicazione, dal Regolamento (CE) n. 593/2008, noto come Roma I. La scelta della legge italiana può rendere più prevedibile l’applicazione delle norme italiane sui ritardi di pagamento, ma non sostituisce la verifica delle norme imperative eventualmente applicabili e delle regole dello Stato dell’esecuzione.
2.2 Termini di pagamento e interessi moratori
Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 disciplina i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali soggette al suo ambito di applicazione. Gli interessi moratori decorrono, senza necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Il termine ordinario è, in assenza di diversa pattuizione ammessa dalla legge, di trenta giorni; nelle transazioni tra imprese possono essere concordati termini più lunghi, purché siano rispettate le condizioni di forma e non risultino gravemente iniqui per il creditore.
Il tasso legale di mora è pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di otto punti percentuali. Il tasso di riferimento è quello vigente il 1° gennaio per il primo semestre e il 1° luglio per il secondo semestre; il Ministero dell’economia e delle finanze ne pubblica l’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il dato numerico deve quindi essere verificato per il semestre interessato prima di essere inserito in una diffida o in un calcolo del credito.
Al creditore spetta inoltre, senza necessità di costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro per i costi di recupero. È salva la prova del maggior danno, che può comprendere ulteriori costi di assistenza e recupero documentati.
Quando il contratto è disciplinato dalla legge di un altro Stato, non è corretto applicare automaticamente il tasso italiano. Occorre individuare la legge regolatrice del contratto, verificare l’eventuale efficacia di norme imperative e considerare la disciplina nazionale di attuazione della Direttiva 2011/7/UE, che può presentare differenze quanto a termini, tasso e costi recuperabili.
2.3 Riserva di proprietà
La riserva di proprietà deve essere concordata in forma idonea prima della consegna e deve essere valutata sotto due profili distinti: validità del patto e opponibilità ai terzi o ai creditori dell’acquirente.
Nel diritto italiano, l’art. 1524 c.c. richiede, in via generale, un atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Per le transazioni commerciali, l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2002 prevede inoltre che la riserva preventivamente concordata per iscritto sia opponibile ai creditori del compratore quando sia confermata nelle singole fatture delle successive forniture, aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.
Nelle vendite internazionali, l’opponibilità può dipendere dalla legge del luogo in cui i beni si trovano, dalla legge applicabile ai diritti reali e dalle formalità pubblicitarie previste nello Stato di destinazione. Una clausola efficace in Italia può richiedere ulteriori adempimenti all’estero. Nell’Unione europea il Regolamento (UE) 2015/848 contiene una specifica disposizione secondo cui l’apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell’acquirente non pregiudica, a determinate condizioni, i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà quando il bene si trova in uno Stato diverso da quello di apertura.
La riserva di proprietà non dovrebbe quindi essere utilizzata come unica garanzia senza una verifica preventiva delle formalità necessarie nel Paese di destinazione.
2.4 Strumenti bancari e assicurativi
Quando il rischio commerciale o politico è significativo, la tutela contrattuale può essere affiancata da strumenti che trasferiscono o riducono il rischio:
credito documentario, eventualmente assoggettato alle UCP 600 della ICC mediante apposito richiamo nella documentazione bancaria;
garanzia autonoma a prima richiesta o altra garanzia bancaria, con indicazione precisa delle condizioni di escussione, della legge applicabile e del foro competente;
stand-by letter of credit, particolarmente utile nei rapporti continuativi;
assicurazione del credito all’esportazione, mediante SACE o operatori privati, verificando esclusioni, franchigie, obblighi di denuncia e copertura del rischio politico.
Il costo di questi strumenti deve essere confrontato con il costo atteso del contenzioso, dell’eventuale riconoscimento del titolo e dell’esecuzione nel Paese del debitore.
3. Nell’Unione europea: gli strumenti principali
Per i crediti verso debitori situati in un altro Stato membro, l’Unione europea mette a disposizione procedure uniformi. La Danimarca non partecipa, salvo specifici regimi di cooperazione, ai principali regolamenti qui esaminati in materia di ingiunzione europea, controversie di modesta entità e sequestro conservativo dei conti.
3.1 Circolazione delle decisioni con Bruxelles I bis
Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 consente, nei casi rientranti nel suo ambito, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni negli altri Stati membri senza una preventiva dichiarazione di esecutività.
Il creditore deve comunque attivare la procedura esecutiva nello Stato richiesto e presentare la documentazione necessaria, normalmente costituita da una copia autentica della decisione e dal certificato previsto dal regolamento, oltre a eventuali traduzioni. Restano possibili i motivi di diniego previsti dal regolamento e si applicano le regole processuali dello Stato dell’esecuzione.
L’assenza di exequatur non significa quindi assenza di formalità: significa che non è richiesta una distinta dichiarazione giudiziale di esecutività prima di procedere secondo le regole locali.
3.2 Ingiunzione europea di pagamento
Il Regolamento (CE) n. 1896/2006 istituisce una procedura uniforme per crediti pecuniari determinati, liquidi ed esigibili in materia civile e commerciale. Non esiste un limite generale di valore.
La domanda si presenta mediante moduli standard. Il debitore dispone ordinariamente di trenta giorni dalla notifica per proporre opposizione. L’opposizione non deve necessariamente contenere una motivazione articolata: il procedimento europeo si interrompe e, se il creditore lo ha chiesto, la controversia prosegue secondo la procedura civile ordinaria dello Stato membro interessato.
In Italia, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, dopo l’opposizione il giudice dell’ingiunzione fissa al creditore un termine per introdurre la tutela ordinaria; spetta al creditore individuare la forma processuale applicabile secondo la natura della pretesa e il diritto processuale italiano. Non si applica automaticamente il modello dell’opposizione al decreto ingiuntivo nazionale. L’inosservanza del termine può determinare l’estinzione del giudizio. Il principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza più recente della Corte di cassazione.
Se non viene proposta opposizione, l’ingiunzione può diventare esecutiva e circolare negli Stati partecipanti secondo il regolamento. Prima del deposito è comunque necessario verificare la giurisdizione del giudice adito, la corretta identificazione del debitore e la documentazione del credito.
3.3 Procedimento europeo per le controversie di modesta entità
Il Regolamento (CE) n. 861/2007 disciplina le controversie transfrontaliere di valore non superiore a 5.000 euro, esclusi interessi, spese e altri oneri. Il procedimento è prevalentemente scritto e utilizza moduli standard, con termini più contenuti rispetto al giudizio ordinario.
La sentenza è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati partecipanti senza una dichiarazione di esecutività separata, ma il creditore deve rispettare la documentazione e le modalità previste nello Stato dell’esecuzione. Anche questa procedura non si applica alla Danimarca e non è utilizzabile quando la controversia non rientra nell’ambito materiale o territoriale del regolamento.
3.4 Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari
Il Regolamento (UE) n. 655/2014 consente, in presenza dei presupposti previsti, di chiedere il congelamento di fondi detenuti su conti bancari in un altro Stato membro partecipante. La misura può essere richiesta prima o durante il giudizio di merito e, in determinate condizioni, senza preventiva audizione del debitore, così da evitare il trasferimento delle somme prima dell’esecuzione dell’ordinanza.
Il creditore deve dimostrare l’esistenza del credito o la sua probabile fondatezza e il rischio concreto che, senza la misura, l’esecuzione successiva venga resa più difficile o compromessa. Il giudice può subordinare la misura alla prestazione di una garanzia destinata a tutelare il debitore da eventuali danni.
Il creditore non deve necessariamente conoscere il numero del conto, ma deve fornire le informazioni disponibili e può chiedere l’acquisizione delle informazioni bancarie soltanto nei casi e secondo le modalità previste dal regolamento. La misura non consente una ricerca indiscriminata dei conti del debitore.
Se l’ordinanza è richiesta prima dell’avvio del giudizio di merito, il creditore deve instaurare il procedimento entro il termine fissato dalla disciplina applicabile. Il mancato rispetto può comportare la revoca della misura. Devono inoltre essere verificati competenza, domicilio del creditore, carattere transfrontaliero della controversia, Stato in cui si trova il conto e regole nazionali di attuazione.
4. Fuori dall’Unione europea
Fuori dall’Unione europea non esiste un sistema unico. La possibilità di utilizzare una sentenza italiana dipende da convenzioni internazionali, eventuali trattati bilaterali e diritto interno dello Stato nel quale si chiede il riconoscimento. L’esito deve essere verificato in concreto, perché la riconoscibilità del titolo non equivale alla concreta disponibilità di beni da sottoporre a esecuzione.
4.1 Convenzione dell’Aja del 2019 sulle sentenze
La Convenzione dell’Aja del 2019 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere in materia civile o commerciale opera soltanto nei rapporti tra Stati per i quali siano maturati i presupposti di partecipazione e di entrata in vigore. Lo stato delle ratifiche, delle adesioni, delle obiezioni e delle date di applicazione deve essere verificato sulla tabella ufficiale HCCH prima di fare affidamento sulla Convenzione.
La Convenzione prevede regole uniformi per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rientranti nel suo ambito, senza riesame del merito, e contempla motivi di rifiuto delimitati. Non si applica però indistintamente a ogni decisione: sono previste esclusioni, tra cui materie concorsuali e determinate misure provvisorie o cautelari.
È inoltre necessario verificare la data di instaurazione del procedimento e la data di entrata in vigore della Convenzione nei rapporti tra lo Stato d’origine e lo Stato richiesto. Per l’Italia la Convenzione è in vigore dal 1° settembre 2023, a seguito dell’adesione dell’Unione europea. Poiché il numero degli Stati aderenti è in costante evoluzione, per verificare se la Convenzione è applicabile nei rapporti con uno specifico Paese è opportuno consultare la tabella aggiornata dello stato delle adesioni, pubblicata dalla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (HCCH) sul sito hcch.net.
4.2 Convenzione dell’Aja del 2005 sulla scelta del foro
La Convenzione dell’Aja del 2005 riguarda gli accordi di scelta del foro esclusivi e la circolazione delle decisioni rese dal giudice designato. La clausola deve essere realmente esclusiva secondo il suo tenore complessivo e deve rientrare nell’ambito temporale e materiale della Convenzione.
Per un contratto con una controparte di Singapore, una clausola esclusiva a favore dei giudici italiani può offrire una base convenzionale per il riconoscimento della decisione, ma non produce automaticamente l’esecuzione. Devono essere verificati la validità della clausola, la data dell’accordo, l’ambito della controversia, la regolarità del procedimento, i documenti richiesti e gli eventuali motivi di rifiuto nello Stato richiesto.
Una clausola non esclusiva o asimmetrica non è necessariamente invalida, ma può non rientrare nell’ambito della Convenzione. La sua efficacia deve essere valutata separatamente secondo la legge applicabile e il diritto internazionale privato dello Stato interessato.
4.3 Convenzione di New York del 1958 sui lodi arbitrali
La Convenzione di New York è il principale strumento multilaterale per il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri. Il suo funzionamento non dipende soltanto dal numero degli Stati partecipanti, dato soggetto ad aggiornamento, ma dai rapporti concreti tra Stato della sede e Stato dell’esecuzione, dalle eventuali riserve e dalla disciplina locale.
Il riconoscimento può essere rifiutato, tra l’altro, quando la convenzione arbitrale non è valida, la parte non ha potuto far valere le proprie difese, il lodo eccede i limiti dell’accordo arbitrale, la composizione del tribunale o il procedimento non rispettano l’accordo delle parti o la legge della sede, oppure il riconoscimento contrasta con l’ordine pubblico dello Stato richiesto.
Il controllo del giudice dell’esecuzione non equivale a un riesame del merito. La Corte di cassazione ha ribadito che il controllo sull’ordine pubblico riguarda in modo restrittivo gli effetti della parte dispositiva del lodo e non consente di sostituire la valutazione del giudice nazionale a quella degli arbitri.
5. Focus: Emirati Arabi Uniti e Singapore
Emirati Arabi Uniti
Gli Emirati Arabi Uniti non partecipano alle Convenzioni dell’Aja del 2005 e del 2019. Sono invece parte della Convenzione di New York del 1958.
Il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza italiana davanti ai tribunali emiratini devono essere verificati sulla base della normativa federale vigente, delle eventuali modifiche intervenute, della prassi giudiziaria e delle regole applicabili alla specifica giurisdizione. Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere davanti ai tribunali emiratini onshore sono disciplinati dagli artt. 222–225 del Federal Decree-Law No. 42 of 2022 (codice di procedura civile), fatte salve le convenzioni internazionali eventualmente applicabili, che prevalgono ai sensi dell’art. 225. In assenza di un trattato, l’esecuzione è subordinata alla reciprocità: la sentenza italiana può essere eseguita alle stesse condizioni alle quali l’ordinamento italiano eseguirebbe una decisione emiratina. Il giudice dell’esecuzione verifica inoltre che i tribunali emiratini non abbiano giurisdizione esclusiva sulla controversia, che il giudice d’origine fosse competente, che le parti siano state regolarmente citate e rappresentate, che la decisione sia passata in giudicato secondo la legge dello Stato d’origine, che non contrasti con una decisione già resa negli Emirati e che non sia contraria all’ordine pubblico. L’istanza si presenta direttamente al giudice dell’esecuzione, che decide in tempi brevi. Restano comunque necessarie la traduzione in arabo e le formalità di legalizzazione dei documenti. In concreto, la domanda può richiedere la produzione della decisione straniera, della prova della sua esecutività, della documentazione relativa alla notifica e al contraddittorio, nonché traduzioni e formalità di autenticazione o legalizzazione. Devono essere considerate anche la competenza del giudice d’origine, l’assenza di contrasto con decisioni locali e l’ordine pubblico.
Il riconoscimento di una sentenza italiana non deve quindi essere presentato come automatico. La verifica della reciprocità, degli eventuali trattati applicabili e della prassi del tribunale competente va effettuata prima di scegliere il giudizio italiano come unico strumento di tutela.
Per i contratti con controparti emiratine, l’arbitrato può offrire, in molti casi, un percorso più prevedibile verso il riconoscimento del titolo, grazie alla Convenzione di New York. La clausola deve però essere redatta con particolare attenzione alla sede, all’istituzione arbitrale, alla lingua, alla legge applicabile e ai requisiti di esecuzione nella specifica giurisdizione. È inoltre essenziale distinguere tra giurisdizioni onshore e centri finanziari, come DIFC e ADGM, che hanno sistemi giudiziari e regole proprie.
Singapore
Singapore partecipa alla Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro e alla Convenzione di New York. È inoltre una sede arbitrale di rilievo internazionale.
L’impresa italiana può quindi valutare due percorsi principali: una clausola di foro esclusivo a favore dei giudici italiani, quando siano applicabili la Convenzione dell’Aja e il diritto locale, oppure una clausola arbitrale con sede in Singapore o in un altro Stato idoneo e titolo destinato al riconoscimento secondo la Convenzione di New York.
Nessuna delle due opzioni garantisce automaticamente il recupero. La scelta deve dipendere dalla localizzazione dei beni, dai costi, dalla lingua, dalla rapidità del procedimento, dalla probabilità di contestazione e dalla necessità di ottenere misure cautelari prima della decisione finale. Una clausola non esclusiva può produrre effetti secondo regole diverse dalla Convenzione dell’Aja, ma non dovrebbe essere utilizzata se l’obiettivo è fare affidamento su quel regime convenzionale.
6. Quando arriva l’insoluto: una sequenza ragionata
Davanti a un mancato pagamento è opportuno procedere secondo una sequenza ordinata:
Mettere in sicurezza la documentazione: contratto, ordini, conferme, fatture, documenti di trasporto, prove di consegna, certificati di conformità, corrispondenza e riconoscimenti del debito.
Verificare prescrizione e decadenze: i termini dipendono dalla legge applicabile, dalla natura della prestazione e dagli eventuali strumenti convenzionali.
Individuare beni e conti: la solvibilità deve essere valutata nel Paese del debitore e negli Stati nei quali opera il gruppo societario.
Inviare una diffida efficace: la richiesta dovrebbe indicare capitale, interessi, costi, coordinate di pagamento e termine per adempiere, tenendo conto della lingua e delle regole locali.
Scegliere lo strumento processuale: ingiunzione europea per i crediti che rientrano nel relativo regolamento, controversie di modesta entità per i crediti fino a 5.000 euro, sequestro conservativo europeo quando sussistano i presupposti, giudizio ordinario o arbitrato secondo la clausola applicabile.
Monitorare l’insolvenza: se viene aperta una procedura concorsuale, occorre verificare immediatamente gli effetti sulle azioni individuali, sui procedimenti pendenti e sulle esecuzioni, nonché termini e modalità per l’insinuazione al passivo.
Nel sistema europeo, il Regolamento (UE) 2015/848 stabilisce in via generale che la procedura e i suoi effetti sono disciplinati dalla legge dello Stato di apertura, comprese le regole sugli effetti sulle azioni individuali, sui crediti da insinuare e sulle modalità di verifica e ammissione. La decisione di apertura produce negli altri Stati membri, senza ulteriore formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo le eccezioni del regolamento.
L’apertura di una procedura concorsuale non determina necessariamente e in modo uniforme l’arresto di ogni giudizio già pendente. Occorre distinguere tra accertamento del credito, partecipazione al concorso, azioni restitutorie o risolutorie e procedure esecutive. La soluzione dipende dalla legge dello Stato di apertura e dalle regole applicabili al procedimento pendente.
In ogni caso, il costo dell’azione deve essere confrontato con il valore realisticamente recuperabile. Nel contenzioso internazionale, l’ottenimento di una decisione favorevole e il recupero economico sono risultati distinti.
Conclusioni
Nel commercio internazionale il recupero del credito si prepara prima dell’insoluto. La clausola di foro deve essere valutata in funzione dell’esecuzione; la clausola arbitrale deve essere completa; la legge applicabile deve essere coerente con il risultato perseguito; garanzie bancarie, credito documentario e assicurazione possono ridurre il rischio quando la controparte o il Paese presentano profili di incertezza.
Nell’Unione europea esistono strumenti uniformi che possono ridurre tempi e costi, ma il loro utilizzo richiede la verifica puntuale dei presupposti e delle formalità. Fuori dall’Unione, la Convenzione di New York rende spesso l’arbitrato una soluzione da valutare con particolare attenzione, mentre il riconoscimento delle sentenze dipende dal quadro convenzionale e dal diritto interno dello Stato richiesto.
Emirati Arabi Uniti e Singapore mostrano due situazioni differenti: Singapore offre un quadro convenzionale più articolato per le clausole esclusive e per l’arbitrato; negli Emirati il riconoscimento delle sentenze deve essere valutato con maggiore cautela e l’arbitrato può risultare, in molti casi, una soluzione più prevedibile, senza però sostituire l’analisi della giurisdizione concreta.
La tutela del credito internazionale non è quindi soltanto una fase del contenzioso. È una componente della strategia commerciale, da coordinare con la scelta dei partner, la struttura distributiva, le garanzie, la fiscalità e la localizzazione dei beni.
Le informazioni contenute nell’articolo hanno carattere generale e non costituiscono parere legale. Lo stato delle ratifiche, le regole processuali locali, i tassi di interesse e le prassi giudiziarie devono essere verificati al momento dell’operazione.
Fonti normative essenziali
Regolamento (UE) n. 1215/2012, Bruxelles I bis.
Regolamento (CE) n. 593/2008, Roma I.
Regolamento (CE) n. 1896/2006, ingiunzione europea di pagamento.
Regolamento (CE) n. 861/2007, controversie europee di modesta entità.
Regolamento (UE) n. 655/2014, ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.
Regolamento (UE) 2015/848, procedure di insolvenza.
Direttiva 2011/7/UE, ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in particolare artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11.
Codice civile, artt. 1523 e 1524.
Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro.
Convenzione dell’Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere in materia civile o commerciale.
Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri.
Federal Decree-Law No. 42 of 2022 degli Emirati Arabi Uniti, nella versione vigente e coordinata con le successive modifiche.
Aggiornamento al 12.10.2026

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